Indipendentemente si tratti di una villetta o di un parcheggio condominiale, per la progettazione della rampa del garage la pendenza è un fattore determinante. È infatti necessario rispettare il limite massimo del 20%, stabilito dal D.M. del primo febbraio 1986, garantendo sicurezza e accessibilità per pendenze inferiori. Ma quali sono le disposizioni di legge sulla predisposizione degli strumenti d’accesso al garage e, soprattutto, servono specifiche autorizzazioni nei contesti condominiali?

La rampa del garage, tra riferimenti normativi e pendenze

Allo scopo di realizzare una rampa d’accesso al garage, si tratti di un parcheggio sotterraneo condominiale oppure di una singola unità immobiliare di proprietà, è necessario rispettare i parametri fondamentali definiti dalla legge.

Così come già accennato, la normativa di riferimento è il D.M. del primo febbraio 1986, che definisce per la rampa del garage una pendenza massima del 20%. Tuttavia, è necessario prendere anche in considerazione il D.M. 236 del 14 giugno 1989, che ne definisce le norme di accessibilità, e il D.M. del 21 febbraio 2017, che impone i requisiti di sicurezza antincendio per i parcheggi condominiali che prevedono più di 9 posti auto. In linea generale, le rampe devono essere:

  • sicure e accessibili;
  • dotate di pavimentazioni antiscivolo;
  • completate con apposite cunette di drenaggio.

Qual è la pendenza ideale per una rampa del garage

La già citata normativa definisce la pendenza massima che può avere la rampa di un garage, tuttavia i valori limite di legge non sempre rappresentano la configurazione ideale per questo tipo di struttura. 

Rampa del garage in condominio

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Di norma, vengono considerate le modalità di utilizzo e accesso agli stessi garage, nonché la tipologia di veicoli a cui saranno destinati. Ad esempio:

  • la pendenza della rampa di un garage interrato o sotterraneo, pensato per essere utilizzato soprattutto da automobili, è idealmente tra il 12% e il 16%, secondo consuetudini tecniche. Una simile configurazione permette di sfruttare l’accesso con una larga varietà di veicoli, indipendentemente dalla potenza e dal peso;
  • la pendenza delle rampe carrabili per i mezzi pesanti, invece, da consuetudini tecniche è compresa tra il 10% e il 12%, dato il peso, aumentando così le condizioni di sicurezza e riducendo danni al telaio.

Come calcolare la pendenza della rampa

Per realizzare una struttura sicura e accessibile, bisogna valutare anche gli spazi a disposizione e la configurazione dell’edificio in cui andrà inserita. Di conseguenza, come calcolare la pendenza della rampa di un garage sotterraneo o, ancora, di uno scivolo esterno?

Per farlo, si ricorre a una formula matematica standard:

  • Pendenza (%) = (Altezza del dislivello / lunghezza della rampa) x 100.

Ad esempio, una rampa lunga sei metri e con un dislivello di un metro, avrà una pendenza del 16,67%, quindi pienamente in linea con le disposizioni di legge. Tuttavia, bisogna considerare che se la struttura prevede delle curvature, lo stesso D.M. del primo febbraio 1986 impone un raggio minimo di curvatura:

  • di 7 metri per le rampe a senso unico;
  • di 8 metri per quelle a doppio senso.

I metodi per diminuire la pendenza della rampa del garage

Naturalmente, bisogna prestare attenzione anche alle rampe già esistenti, verificando che rientrino nei requisiti di pendenza definiti dalla legge. Ma come fare se la rampa a disposizione dovesse superare il 20%? Per ritornare ai livelli legali, si possono adottare diverse soluzioni:

  • allungare la rampa, se possibile. Ad esempio, una rampa di cinque metri con un dislivello di uno ha una pendenza del 20%, allungandola a 8 metri si riduce al 12,5%;
  • ricorrere alle livellette di raccordo, con tratti piani con pendenza massima del 6%, che smorzano il passaggio tra la rampa e il piano garage;
  • modificare la pavimentazione antiscivolo, con interventi in calcestruzzo o pietre naturali che, oltre a migliorare l’aderenza, possono leggermente compensare la pendenza;
  • investire in modifiche strutturali, come l’abbassamento del piano del garage o l’innalzamento del pavimento, per ridurre il dislivello. Ovviamente, serviranno i necessari studi tecnici e i relativi titoli abilitativi in Comune.

La rampa in garage per le villette

Dopo aver visto i requisiti generali previsti dalla legge, è utile concentrarsi su casi specifici, come ad esempio quello della rampa del garage in villetta. Si tratta di una struttura che, pur essendo pensata per l’uso limitato di una famiglia, deve comunque rispettare le conformità normative previste, sia in relazione al già citato D.M. del primo febbraio 1986, che ai regolamenti edilizi locali.

Pendenza, dimensioni minime e larghezza

Il primo fattore da prendere in considerazione è quello della pendenza: anche in questo caso, così come previsto dalla legge, bisognerà rimanere entro il 20% massimo. Tuttavia, è buona consuetudine rispettare delle prassi tecniche e progettuali, come ad esempio una larghezza della rampa del garage privato almeno di tre metri, se a senso unico.

Rampa del garage per una villetta

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In linea generale, per assicurare il massimo della sicurezza e della comodità, è consigliata:

  • una lunghezza di 3,5 o 4 metri;
  • se sono previste curvature, rispettare il raggio minimo esterno di 7 metri. 

Inoltre, è bene rispettare uno spazio di almeno tre metri tra l’uscita della rampa e la carreggiata, per garantire una sufficiente visuale. 

Le autorizzazioni per realizzare o modificare la rampa

In caso sia necessario realizzare la rampa della villetta, o modificare una struttura già esistente, sarà necessario richiedere gli opportuni titoli abilitativi. Normalmente, servono:

  • la SCIA, cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per interventi di manutenzione straordinaria e lievi modifiche strutturali, come l’allungamento della rampa o l’abbassamento del piano garage;
  • il permesso a costruire per le nuove costruzioni, come un garage esterno non interrato o, ancora, per interventi che alterino il volume o la sagoma dell’edificio.

Sarà inoltre necessario un progetto redatto da un tecnico abilitato – ad esempio un ingegnere, un geometra o un architetto – che certifichi la conformità della rampa con la pendenza massima del 20% e con una larghezza minima di tre metri, nonché a eventuali altre disposizioni locali.

Cosa sapere sulla rampa del garage in condominio

La predisposizione di una rampa d’accesso al garage del condominio rappresenta una necessità decisamente diffusa. Oltre ai requisiti su pendenza, larghezza e raggio di manovra, nei contesti condominiali bisognerà anche prestare grande attenzione ai requisiti di sicurezza, come quelli antincendio previsti dal D.M. del 21 febbraio 2017.

Le caratteristiche della rampa in condominio

In merito alle caratteristiche minime della rampa d’accesso in condominio, oltre alla ben citata pendenza pari o inferiore al 20%, bisogna anche tenere in considerazione:

  • una larghezza minima di 3 metri per le rampe a senso unico e di 4,5 metri per quelle a doppio senso;
  • un’altezza minima, sia nel garage che tra la rampa e il soffitto, di almeno 2,4 metri – salvo deroghe, che consentono 2 metri per autorimesse private con meno di 40 posti auto al primo piano interrato – per consentire il passaggio dei veicoli di emergenza.ì;
  • un raggio minimo di curvatura di 7 metri per le strutture a senso unico e di 8 metri per il doppio senso. 

Dovrà poi essere prevista una pavimentazione antiscivolo, sufficienti canaline per il deflusso dell’acqua e adeguate aperture di aerazione, oltre a sistemi a prova di fumo, per garantire la sicurezza antincendio sia del garage che del tratto di rampa.

Le autorizzazioni necessarie in condominio

Nei contesti condominiali, gli interventi sul garage e sulle relative rampe possono essere spesso soggetti ad autorizzazioni da parte dell’assemblea condominiale, trattandosi di una parte comune ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile.

Per i lavori su una una rampa già esistente, ad esempio bisognerà raggiungere le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile:

  • per interventi di manutenzione straordinaria, come l’allungamento della rampa o l’abbassamento del piano garage o l’aggiunta di livellette, è necessaria la maggioranza dei condomini presenti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio;
  • per gli interventi di manutenzione ordinaria, come l’installazione di pavimentazioni antiscivolo, basta la maggioranza semplice dei presenti, purché rappresentino almeno un terzo del valore in millesimi del condominio;

Se invece la rampa deve essere realizzata ex novo, perché non presente, l’approvazione in assemblea è sempre obbligatoria per gli interventi che alterano la struttura dell’edificio, con maggioranze pari alla metà degli intervenuti, purché rappresentino almeno i 500 millesimi. È utile ricordare che se la creazione di garage o di rampe è esplicitamente vietata dal regolamento di natura contrattuale, quello predisposto dal costruttore, è necessaria l’unanimità dei condomini per modificarne le disposizioni.

In ogni caso, prima di procedere alla realizzazione di una rampa su una villetta o in condominio, è sempre utile vagliare preventivamente il parere di tecnici qualificati, del legale di propria fiducia e dell’amministratore di condominio.

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