Le spese di manutenzione ordinaria, salvo accordi di diverso tipo, sono a carico del conduttore, mentre al locatore spettano quelle straordinarie. In questo contesto più ampio contesto, sono in molti a chiedersi a chi spetti sostenere le spese relative alla tinteggiatura delle scale condominiali: all’inquilino o al proprietario? Al primo se l’intervento rientra negli interventi ordinari, se invece segue il rifacimento completo delle scale o altri lavori strutturali al locatore.
Chi deve pagare la tinteggiatura delle scale
A chi spetta pagare le spese condominiali e gli interventi nelle parti comuni? La normativa vigente prevede che gli inquilini non siano direttamente responsabili dei costi che riguardano la manutenzione straordinaria delle parti comuni. E nemmeno delle modifiche che vi vengono apportate.
Devono, però, contribuire alle spese di manutenzione ordinaria: tra queste rientra anche la tinteggiatura delle scale, quando non è determinata da un intervento di riqualificazione delle stesse. Sempre che all’interno del contratto di affitto non sia stato previsto altro.

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Scale condominiali, sono delle parti comuni
Le scale condominiali sono uno degli elementi più utilizzati all’interno dell’edificio: sono impiegate, infatti, per entrare od uscire dagli appartamenti privati. Ma non solo: servono per accedere anche ad altre parti comuni, come il lastrico solare, il terrazzo, l’androne o per utilizzare l’ascensore. L’articolo 1117 del Codice Civile, proprio a causa del loro utilizzo, le ha fatte rientrare ufficialmente nell’elenco dei beni comuni dell’edificio.
La qualifica che viene attribuita alle scale condominiali è determinante, perché serve a sciogliere i dubbi dei condomini che vivono al piano terra o ai piani più bassi, che non le utilizzano abitualmente. Ma che, almeno potenzialmente, lo potrebbero fare in qualsiasi momento.
Quando non sono ritenute una parte comune
In linea di principio le scale condominiali sono ritenute una parte comune dell’edificio. Ma a questa regola ci sono alcune eccezioni, che si vengono a verificare nei seguenti casi:
- quando sono a servizio di un unico appartamento. Questa casistica si viene a verificare nei complessi a schiera;
- quando nel regolamento condominiale o nell’atto notarile sono state espressamente indicate come di proprietà esclusiva.
Particolarità da tenere a mente è quella che vede, nello stesso condominio, la presenza di più scale a servizio di parti differenti dell’edificio: i condomini dovranno provvedere unicamente alla manutenzione della scala posta a servizio della porzione di edificio nella quale insiste il proprio appartamento.
I lavori connessi alla tinteggiatura
Sono diversi i lavori connessi alla tinteggiatura delle scale e non comprendono unicamente la verniciatura dei gradini. Gli interventi coinvolgono anche:
- le pareti e i soffitti del vano scale;
- il corrimano e le relative ringhiere;
- i pianerottoli con i relativi parapetti;
- i torrini, ossia la parte terminale del vano scale che permette di accedere alla terrazza condominiale.
Il discorso è leggermente diverso nel momento in cui si pensa all’androne: benché non rientri – almeno da un punto di vista tecnico – nella definizione più ampia di scale, quando si tinteggiano queste ultime i lavori coinvolgono anche questa parte del condominio. Più che altro per motivi estetici.

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Tinteggiatura delle scale, è necessaria una delibera
Decidere quando e come tinteggiare le scale spetta all’assemblea condominiale. I lavori sono approvati:
- quando vota a favore la maggioranza degli intervenuti: devono rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio se la votazione è avvenuta nel corso della prima convocazione;
- quando vota a favore la maggioranza degli intervenuti, che deve essere pari ad almeno un terzo dei millesimi. Questo avviene nel momento in cui la votazione è stata effettuata nel corso della seconda convocazione.
La tinteggiatura delle scale condominiali, infatti, rientra nei lavori di manutenzione ordinaria: questo è il motivo per il quale è sufficiente una maggioranza semplice. Nel caso in cui dovesse essere eseguita una ristrutturazione totale o straordinaria il quorum necessario sarebbe più elevato.
Chi paga i lavori condominiali, inquilino o proprietario?
Le regole per la suddivisione delle spese condominiali per un immobile affittato è ben delineata e precisa:
- al proprietario spettano i costi relativi alla manutenzione straordinaria;
- l’inquilino deve sostenere i costi della manutenzione ordinaria.
Volendo entrare un po’ più nel dettaglio al conduttore spetta sostenere le seguenti spese:
- pulizia;
- elettricità;
- gas;
- riscaldamento del condominio;
- gestione dell’ascensore;
- piccole riparazioni negli spazi comuni.
Nel caso in cui dovesse essere presente un servizio di portineria, le relative spese sono per il 90% a carico dell’inquilino.
Spese a carico del proprietario
A carico del proprietario sono le spese più significative, quelle che rientrano nella manutenzione straordinaria, che possono riguardare:
- l’ascensore;
- gli impianti di riscaldamento (quando devono essere sostituiti);
- quando sono necessari degli interventi per sostituire degli elementi che fanno parte dell’illuminazione delle parti comuni;
- la ristrutturazione di grondaie, corrimano e pavimenti.
Nel caso in cui dovesse essere presente il servizio di portierato, il 10% è a carico del proprietario. A lui, inoltre, spetta l’onere dei costi relativi ai lavori per l’adeguamento sismico e per migliorare l’efficienza energetica. Quando viene sottoscritta una polizza assicurativa per il condominio, spetta al proprietario sostenere il relativo costo.
Le parti possono decidere, però, di suddividere i costi in modo diverso, ma lo devono prevedere con un’apposita clausola all’interno del contratto di locazione.

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Tinteggiature scale condominiali, le agevolazioni del 2025
Tra le agevolazioni previste per il 2025 è previsto il bonus tinteggiatura: rientra nel più ampio bonus ristrutturazioni, grazie al quale quanti hanno intrapreso delle opere di riqualificazione degli immobili possono ottenere una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (se è una prima casa, per gli altri immobili l’aliquota scende al 36%).
La semplice verniciatura delle scale non è sufficiente per poter accedere all’incentivo, è necessario che l’intervento venga effettuato nell’ambito di un progetto più ampio di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per le parti comuni di un condominio.
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