Il D.P.R. 380/2001, noto più comunemente come Testo Unico dell’Edilizia, rappresenta un importante riferimento normativo per l’urbanistica e l’edilizia. Emanato il 6 giugno del 2001, ed entrato in vigore il successivo primo gennaio 2002, il decreto ha portato importanti semplificazioni nelle attività edilizie, rivolgendosi non solo a professionisti e pubbliche amministrazioni, ma anche agli stessi cittadini. Ma quali sono i punti più importanti di questa normativa?

Cosa prevede il D.P.R. 380/2001

Il D.P.R. 380/2001 disciplina tutte le attività connesse all’edilizia, dalle modalità di autorizzazione degli interventi alla vigilanza sulle costruzioni, passando anche per le sanzioni sugli abusi edilizi. Nasce allo scopo di garantire il maggior equilibrio possibile tra le necessità di sviluppo urbanistico, l’esigenza di sicurezza per le costruzioni e la tutela del territorio. 

Il Testo Unico dell’Edilizia si sviluppa su 136 articoli, divisi in quattro principali parti. Tra i principali temi trattati dalla normativa, vale la pena citare:

  • la classificazione degli interventi edilizi, suddivisi per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione e nuove costruzioni;
  • titoli abilitativi necessari per gli interventi edilizi, come il permesso a costruire, la SCIA (la Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la CILA (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
  • requisiti di agibilità per l’uso degli edifici, in un’ottica di sicurezza e di salubrità;
  • le norme antisismiche per le costruzioni, come le disposizioni per la sicurezza strutturale;
  • le sanzioni per violazioni e abusi edilizi, con le relative multe e le eventuali conseguenze penali.

Gli aggiornamenti al Testo Unico dell’Edilizia

Nel corso degli anni, il D.P.R. 380/01 è stato sottoposto a diverse revisioni e aggiornamenti. Ad esempio, una delle più recenti è stata introdotta con il Decreto Semplificazioni – il D.L. 76/2020 – che ha incluso novità in materia di SCIA e agibilità, nonché semplificazioni per piccoli interventi edilizi.

Intervento edilizio

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L’attuale D.P.R. 380/01 aggiornato include però un’importante riforma, dovuta al Decreto Salva Casa, poi convertito nella Legge 105/2024. Quest’ultima ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia delle modifiche:

  • sull’accertamento della conformità urbanistica degli immobili, escludendo la rilevanza di difformità sulle parti comuni di singole unità immobiliari;
  • sulle tolleranze costruttive per variazioni minori, per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024, con soglie differenziate in base alla superficie dell’immobile;
  • sulle procedure semplificate per regolarizzare parziali difformità e variazioni essenziali, anche in aree vincolate paesaggisticamente, introducendo il concetto di silenzio-assenso per l’accertamento di conformità;
  • sulla possibilità di effettuare i cambi di destinazione con SCIA, purché in conformità con i regolamenti comunali vigenti.

Diverse di queste novità hanno contribuito a semplificare i processi autorizzativi e di accertamento per le opere edilizie, così come le possibilità di sanare abusi minori.

Quali sono gli interventi edilizi previsti dal D.P.R. 380/2001

Uno degli elementi fondanti del Testo Unico dell’Edilizia è la classificazione degli interventi edilizi, specificati a partire dall’articolo 3 dello stesso D.P.R. 380/2001. Tra le principali categorie, vale la pena di elencare:

  • la manutenzione ordinaria, ovvero le riparazione o le sostituzione di finiture senza modifiche strutturali, tali da non richiedere titoli abilitativi;
  • la manutenzione straordinaria, ovvero le opere che modificano parti strutturali di un immobile – ad esempio, il rifacimento del tetto tramite SCIA – o che riguardano interventi leggeri come il rifacimento di impianti o tramezzi non portanti, con la CILA;
  • il restauro o il risanamento conservativo, cioè gli interventi atti a preservare gli edifici, anche storici;
  • la ristrutturazione edilizia, ovvero gli interventi che comportano modifiche significative, come la demolizione o la ricostruzione, che richiedono la SCIA o il permesso a costruire;
  • le nuove costruzioni, quindi la realizzazione di nuove opere – ad esempio, nuovi edifici – sempre soggette al permesso a costruire;
  • gli interventi di urbanizzazione, ovvero le opere pubbliche come le strade o le reti fognarie.

Il Testo Unico dell’Edilizia si occupa inoltre:

  • degli interventi in edilizia libera, regolati dall’articolo 6, quindi non soggetti all’ottenimento di titoli abilitativi. Questi ultimi sono stati di recente ampliati con la Legge Salva Casa, ad esempio con l’inclusione di strutture amovibili come tende e pergole, purché non creino nuova volumetria stabile;
  • della modifica della funzione di un immobile – ad esempio da abitativo a commerciale – con il cambio di destinazione d’uso nel D.P.R. 380/2001, regolato dall’articolo 23-ter.

I titoli abilitativi del D.P.R. 380/2001

Come facile intuire dai precedenti paragrafi, il Testo Unico dell’Edilizia prevede che alcuni interventi edilizi siano soggetti a precisi titoli abilitativi, ovvero delle specifiche autorizzazioni che vengono presentate o rilasciate dal Comune. Ma quali sono e quando si rendono necessari?

In linea esemplificativa, i titoli abilitativi sono richiesti quando l’intervento non è in edilizia libera. Nel dettaglio:

  • la CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, regolata dall’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001. Serve per interventi di manutenzione straordinaria leggera che non prevedono lavori su parti strutturali, come il rifacimento di un bagno o lo spostamento di tramezzi non portanti;
  • la SCIA, cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, disciplinata dall’articolo 22. Si rende indispensabile per interventi di manutenzione straordinaria con interventi su parti strutturali, per il restauro e il risanamento conservativo sempre in presenza di modifiche strutturali, ristrutturazioni edilizie leggere senza aumento di volumetria, il cambio di destinazione d’uso con opere se conforme agli strumenti urbanistici e senza aumento di carico urbanistico;
  • il permesso a costruire, regolato dall’articolo 10. Quest’ultimo è previsto per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie pesanti, per gli interventi che modificano la volumetria o la sagoma degli edifici in aree vincolate, per l’urbanizzazione primaria e secondaria.

Cos’è la SCIA in sanatoria per il D.P.R. 380/2001

In merito ai titoli abilitativi, il Testo Unico dell’Edilizia specifica anche quando possono essere utilizzati per sanare opere precedentemente autorizzate senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Ad esempio, cosa si intende per SCIA in sanatoria?

Prevista dall’articolo 37 del D.P.R. 380/2001, la SCIA in sanatoria permette di regolare gli interventi edilizi senza questo titolo abilitativo, purché siano conformi alle norme urbanistiche in vigore sia al momento della realizzazione che della presentazione della domanda di regolarizzazione. Si applica solitamente a difformità minori, come ad esempio la realizzazione di una veranda non precedentemente autorizzata.

Lavori edilizi

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La SCIA in sanatoria richiede una segnalazione certificata, con una relazione tecnica eseguita da personale qualificato – un geometra, un ingegnere o un architetto – e il pagamento di una sanzione, a seconda della violazione. La già citata Legge Salva Casa ha introdotto l’articolo 36-bis al D.P.R. 380/2001, semplificando la regolarizzazione di difformità parziali e alcune variazioni essenziali, tramite SCIA in sanatoria o permesso di costruire in sanatoria, con sanzioni pecuniarie ridotte – fino a un massimo di 10.328 euro per difformità minori – e procedure come il silenzio-assenso.

Cosa si intende per agibilità secondo il D.P.R. 380/01

Il Testo Unico dell’Edilizia disciplina anche l’agibilità degli edifici. Disciplinato dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/01, con il termine si intende la conformità dell’edificio ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, secondo le normative vigenti. Si tratta di un requisito fondamentale per consentire l’uso degli stessi immobili e, pertanto, è obbligatorio sia per gli edifici nuovi che per quelli ristrutturati.

Anche in questo caso, la Legge Salva Casa ha semplificato l’ottenimento dell’agibilità, modificando l’articolo 24 per favorire il recupero di immobili esistenti, ad esempio consentendo l’agibilità per locali con caratteristiche specifiche, come sottotetti, purché conformi alle normative regionali.

La verifica dell’agibilità avviene dopo la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), tramite un controllo comunale entro 30 giorni o, ancora, con il silenzio-assenso in caso di mancata risposta.

Le norme antisismiche nel Testo Unico dell’Edilizia

Le norme antisismiche rappresentano un altro aspetto fondamentale del D.P.R. 380/2001. Infatti, il decreto specifica diverse regole tecniche e procedurali per garantire la sicurezza sismica in aree a rischio. Le principali disposizioni includono:

  • l’obbligo di autorizzazioni sismiche, definite dagli articoli 94 e 94-bis, per gli interventi nelle zone dal rischio sismico classificato da 1 a 4, con il deposito del progetto al Genio Civile prima della SCIA o del permesso a costruire;
  • rigorosi controlli tecnici, previsti all’articolo 67, con verifiche strutturali in corso d’opera e collaudo statico finale per certificare la sicurezza dell’edificio;
  • la denuncia dei lavori, in base all’articolo 65, con l’obbligo di comunicare l’inizio di lavori strutturali al Genio Civile;
  • le responsabilità nei cantieri, previste dall’articolo 92, che definiscono i compiti di direttore dei lavori, collaudatore e progettista per garantire la conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni;
  • la progettazione antisismica, con il rispetto delle NTC – ovvero le Norme Tecniche per le Costruzioni, attualmente aggiornate con il D.M. 17/01/2018 – per i materiali, i calcoli strutturali, gli adeguamenti sismici, soprattutto in caso di ristrutturazioni pesanti, come da articolo 10.
Progetto edilizio

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Fondamentale è l’articolo 93 del DPR 380/2001, che regola la denuncia dei lavori e il deposito del progetto per le costruzioni in zone sismiche. Prima dell’inizio dei lavori, il committente o il tecnico incaricato devono depositare, presso il Genio Civile, il progetto strutturale dell’opera, corredato da calcoli e relazioni tecniche, per ottenere l’autorizzazione sismica nelle zone a più alto rischio (1 e 2) o per il semplice deposito nelle zone a rischio inferiore (3 e 4). La procedura è necessaria per tutti gli interventi che richiedono la SCIA o il Permesso a costruire in aree classificate a rischio sismico.

Le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001

Infine, è utile uno sguardo generale sulle principali sanzioni previste dal Testo Unico dell’Edilizia. Le misure più importanti sono disciplinate dall’articolo 44 del D.P.R. 380/2001 e, ancora, dalle altre disposizioni correlate. Ad esempio:

  • l’articolo 44 illustra le principali conseguenze penali per gli abusi gravi, come le costruzioni senza SCIA o permesso a costruire, come ad esempio ammende a seconda della gravità della sanzione, l’arresto fino a due anni e la demolizione dell’opera;
  • gli articoli 36 e 37 disciplinano le sanzioni amministrative per gli interventi sanabili con SCIA in sanatoria o permesso a costruire in sanatoria, come già spiegato, con multe variabili. Ad esempio, le violazioni previste dalla Legge Salva Casa possono comportare multe fino a 10.328 euro;
  • l’articolo 31 disciplina gli ordini di ripristino allo stato originale o demolizione per gli abusi non sanabili;
  • l’articolo 27 regola la sospensione dei lavori per violazioni rilevate in corso d’opera, fino alla loro regolarizzazione.

Data la complessità dei casi sanzionabili, e le possibili eccezioni, il consiglio è quello di affidarsi alla valutazione del proprio legale di fiducia.

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