Fra coloro che si apprestano a installare un climatizzatore, così da approfittare di una fresca estate, il dubbio è certamente comune: si può installare la canalina del condizionatore sulla facciata condominiale? Si tratta di una domanda tutt’altro che banale, perché non solo è necessario rispettare le normative vigenti, ma anche eventuali norme presenti nel regolamento condominiale. Ma come muoversi, per non rinunciare a un elettrodomestico ormai indispensabile?
È possibile installare un condizionatore sulla facciata condominiale?
Come facile intuire, il primo quesito da porsi è se sia possibile installare un condizionatore in facciata, comprensivo di tutti gli accessori necessari al suo funzionamento, come le canaline. Per comprenderlo, è innanzitutto valutare se si tratti di un intervento in edilizia libera e, contestualmente, verificare i limiti di legge e da regolamento condominiale.
L’edilizia libera per il condizionatore
Nella maggior parte dei casi, l’installazione di un condizionatore – e delle relative componenti – rientra nell’edilizia libera, così come stabilito sia dal D.P.R. 380/2001 – ovvero, il Testo Unico dell’Edilizia – che dal D.M del 2 marzo 2018, cioè il Glossario Unico dell’Edilizia Libera.
In altre parole, la predisposizione dell’unità esterna del climatizzatore non richiede titoli abilitativi specifici da parte del Comune – come CILA o SCIA – sebbene esistano delle eccezioni. Per rientrare nell’edilizia libera, infatti, è necessario che l’intervento:
- non comporti modifiche rilevanti alla struttura dell’edificio;
- riguardi l’installazione o la riparazione di impianti di climatizzazione come manutenzione ordinaria, sempre senza richiedere modifiche strutturali rilevanti.
Inoltre, per gli edifici situati nei centri storici o soggetti a vincoli paesaggistici, l’installazione del condizionatore sulla facciata potrebbe richiedere una specifica autorizzazione paesaggistica, in base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ovvero il Decreto Legislativo 42/2004. Ancora, è necessario verificare i regolamenti comunali, che potrebbero imporre ulteriori restrizioni sul posizionamento delle componenti esterne.
I diritti del condomino per l’installazione in condominio
La possibilità di un intervento in edilizia libera, tuttavia, non rappresenta l’unica normativa per l’installazione del condizionatore in condominio da prendere in considerazione. È anche necessario verificare quali disposizioni siano previste dal Codice Civile.

Unsplash
In linea generale, la vigente normativa per i condizionatori in facciata prevede che il singolo condomino abbia il diritto di procedere all’installazione, rispettando quanto definito dall’articolo 1102 del Codice Civile. Quest’ultimo prevede che ogni condomino possa servirsi delle parti comuni dell’edificio, purché:
- non ne alteri la destinazione d’uso;
- non impedisca ad altri condomini di farne lo stesso uso;
- non comprometta la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Normalmente, non è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell’assemblea, così come evidenziato da diverse sentenze sui condizionatori in facciata. Ad esempio, con la sentenza 17975/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’autorizzazione assembleare non è dovuta, se vengono rigidamente rispettati i limiti dell’articolo 1102 del Codice Civile e si comunica preventivamente l’installazione all’amministratore del condominio, come previsto dall’articolo 1122, sempre del Codice Civile.
Un aspetto fondamentale è però rappresentato dal decoro architettonico, il principale vincolo all’installazione di condizionatori, canaline e altri apparecchi, così come dai limiti previsti da regolamento condominiale.
I vincoli per le canaline da regolamento condominiale
Come già accennato, il regolamento condominiale – di natura assembleare o contrattuale – può imporre specifici vincoli all’installazione di condizionatori e canaline sulla facciata. Ad esempio, possono essere specificate precise posizioni, colori, materiali ammessi per la canalina o, addirittura, il divieto.
La prima situazione che si potrebbe affrontare è quella di un intervento che, pur in assenza di precise norme da regolamento, non rientra nei parametri previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile, elencati in precedenza. Ad esempio, la canalina potrebbe compromettere il decoro architettonico della facciata o la stabilità dell’edificio. In questo caso, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 1122 del Codice Civile, sarà necessario ottenere l’autorizzazione dall’assemblea, con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi in prima convocazione e 333 millesimi in seconda, come previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile.
Può invece capitare che l’intervento rispetti i limiti dell’articolo 1102 del Codice Civile, ma sia vietato da regolamento. Anche in questo caso, l’autorizzazione in assemblea è necessaria:
- se il regolamento è assembleare, in prima convocazione basta la maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino 500 millesimi, così come previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile. In seconda convocazione, invece, sempre la maggioranza degli intervenuti, rappresentati i 333 millesimi del valore dello stabile;
- se il regolamento è contrattuale, serve invece l’unanimità dei condomini per poterlo modificare, affinché l’intervento di installazione sia possibile.
È bene ricordare che, una volta ottenuta l’eventuale approvazione da parte dell’assemblea, prima di procedere sarà comunque necessario verificare le normative approvate a livello locale, che potrebbero vietare l’installazione di canaline e altri apparecchi in facciata, delegandole invece al tetto del palazzo o, ancora, ai cortili interni.
Come installare condizionatore e canalina
Verificata la possibilità di installazione del condizionatore e della canalina sulla facciata dello stabile, e ottenute le eventuali autorizzazioni, come si procede materialmente alla loro predisposizione? Vi sono infatti ulteriori fattori da prendere in considerazione.
Le distanze e il rischio di sgocciolamento
Il primo elemento da valutare è relativo alle distanze da rispettare per una corretta predisposizione sia dell’apparecchio che della sua canalina. Sebbene non vi siano riferimenti normativi specifici, la giurisprudenza si è pronunciata diverse volte su questo aspetto. Ad esempio, con la sentenza 107/2022, il Tribunale di Udine ha indicato che le unità esterne devono rispettare distanze adeguate – ad esempio, i tre metri sotto la soglia delle finestre o dei terrazzi dal piano superiore – per evitare disturbi, in linea con il principio di normale tollerabilità.

Unsplash
Dopodiché, bisogna prestare attenzione anche allo scarico della condensa di un condizionatore in facciata. L’apposito tubo deve essere posizionato a una distanza minima di un metro dai balconi o dalle finestre altrui, per evitare fastidiosi gocciolamenti. D’altronde, l’articolo 674 del Codice Penale vieta il getto di cose pericolose, pertanto non è possibile far gocciolare l’acqua di condensa sui balconi sottostanti o sulla strada.
Allo stesso modo, il Tribunale di Padova – con la sentenza 352/2011 – ha ritenuto illegittimo il collegamento del tubo di scarico della condensa all’impianto per le acque pluviali condominiali, poiché quest’ultimo è appunto esclusivamente destinato all’acqua piovana. Di conseguenza, l’acqua di condensa dovrà essere convogliata verso la rete fognaria o, ancora, a un sistema di raccolta specifico approvato dall’assemblea condominiale.
Come nascondere la canalina del condizionatore esterno
Per preservare il decoro architettonico dello stabile condominiale, può inoltre rendersi necessario nascondere la canalina del condizionatore, affinché tubi e cavi siano poco visibili sulla facciata. Per farlo, si può ricorrere a diverse soluzioni:
- i portacavi e portatubi, ovvero l’alternativa più economica e pratica, che ricoprono tutte le componenti visivamente fastidiose, tramite un materiale plastico o metallico dello stesso colore della facciata;
- i pannelli in cartongesso oppure in legno compensato, utilizzati per mascherare la canalina in facciata, con colori e decori identici alla facciata;
- la semplice verniciatura di canaline e cavi, di una tinta che ne permetta la facile mimetizzazione;
- le apposite schermature architettoniche, come griglie o pannelli decorativi che si integrano con il design della facciata. Questa soluzione è particolarmente diffusa per gli stabili di pregio oppure all’interno dei centri storici.
Infine, se nessuna di queste scelte dovesse rispondere alle proprie necessità, si può anche valutare l’installazione dei nuovi condizionatori senza unità esterna, che mantengono tutte le indispensabili componenti all’interno della propria abitazione.
Comments are closed