Tra ragioni di sicurezza e altre semplicemente inerenti al decoro, la decisione di potare o abbattere degli alberi in ambito condominiale non può essere presa alla leggera. Non si può dire che il taglio delle piante condominiali non sia uno dei temi più frequenti, e anche dibattuti, che animano la vita in condominio.  Vi sono infatti precise questioni amministrative da valutare, così come anche disposizioni di legge o da regolamento condominiale. Ma come si decidono gli interventi sulle piante in giardino e, soprattutto, chi deve provvedervi materialmente?

La gestione delle piante in condominio

Per gli stabili condominiali che possono disporre di giardini alberati, si tratti di spazi verdi comuni o di proprietà esclusiva di singoli condomini, la gestione degli alberi è un tema particolarmente delicato. Non solo per la necessità di seguire specifiche procedure di legge o amministrative, ma anche perché la questione può sollevare fitti scontri fra i condomini. 

Per queste ragioni, è innanzitutto indispensabile comprendere di chi siano le piante condominiali e, fatto non meno importante, a quali interventi di manutenzione possono essere soggette.

La proprietà delle piante in condominio

Come già accennato, per comprendere come debba essere condotta la manutenzione del giardino condominiale, il primo passo è analizzare come sia suddivisa la proprietà degli alberi presenti. In linea generale:

  • se un albero si trova nel giardino di pertinenza esclusiva di un singolo condomino, è considerato di sua proprietà. Sarà quindi lo stesso proprietario a dover intervenire per la sua manutenzione, facendosi carico delle relative spese;
  • se la pianta sorge invece nei cortili o nei giardini condivisi del condominio, è a tutti gli effetti un bene comune, soggetto quindi alle specifiche dell’articolo 1117 del Codice Civile, sebbene non citato esplicitamente. Se ne dovrà perciò occupare l’intero condominio e le spese saranno divise fra tutti. 
Potatura degli alberi condominiali

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Vi possono però essere delle situazioni più complesse, che si riferiscono a diverse regole per le piante in condominio: secondo una consolidata giurisprudenza, ad esempio, per una pianta in un giardino privato che contribuisce al decoro complessivo dell’intero stabile, tutti i condomini potrebbero essere chiamati a contribuire alla sua manutenzione.

Le tipologie di manutenzione per le piante condominiali

Compresa come possa essere suddivisa la proprietà degli alberi in condominio, è utile accertarsi in quale tipologia di manutenzione rientrino gli interventi necessari. Come già visto, il taglio delle piante in un giardino privato è generalmente a carico del singolo proprietario, fatta eccezione per quei casi in cui la vegetazione contribuisce al decoro dell’intero stabile. Per le piante comuni, invece, si può distinguere tra:

  • la manutenzione ordinaria, ovvero quegli interventi che servono per garantire la sicurezza e la salute delle piante condominiali, nonché a preservare l’estetica del giardino. La ciclica potatura degli alberi condominiali rientra in questa casistica e, trattandosi appunto di una manutenzione ordinaria, l’amministratore di condominio può intervenire direttamente, come previsto dall’articolo 1135 del Codice Civile, salvo diversa indicazione da regolamento;
  • la manutenzione straordinaria, cioè tutte quelle attività che rientrano tra gli interventi urgenti o non pianificabili, ad esempio per ragioni di sicurezza. In questa casistica vi rientra di certo l’abbattimento di alberi condominiali e, proprio dato l’intervento straordinario, si rende necessaria una delibera assembleare.

L’abbattimento degli alberi in condominio

Per comprendere quando si possa procedere all’abbattimento degli alberi condominiali, è indispensabile vagliare le ragioni alla base dell’intervento, poiché determinano le maggioranze da raggiungere in assemblea o, ancora, la necessità di autorizzazioni o perizie tecniche.

Quando il taglio degli alberi è indispensabile

In molti casi, il taglio degli alberi in condominio si rende indispensabile. Si pensi, ad esempio, a una pianta pericolante che minaccia la stabilità e la sicurezza dello stabile. O, ancora, ad alberi con radici che rischiano di danneggiare gli impianti comuni, così come a vegetazione affetta da malattie incurabili. In questi casi:

  • per l’abbattimento, in qualità di intervento straordinario, sarà necessario ottenere la maggioranza degli intervenuti in assemblea, purché rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi in prima convocazione e almeno la metà dei millesimi in seconda convocazione, così come previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile;

  • se serve una semplice potatura, considerata manutenzione ordinaria, l’amministratore può procedere senza delibera assembleare, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale o spese significative. In tal caso, è necessaria la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno 500 millesimi in prima convocazione o 333 millesimi in seconda convocazione.

È utile sottolineare che, nei casi di estrema urgenza, in base all’articolo 1135 del Codice Civile, l’amministratore può procedere autonomamente a disporne l’abbattimento, purché ne dia comunicazione alla prima occasione utile. 

Non ultimo, prima di procedere al taglio, è necessaria una perizia tecnica stilata da un agronomo o da un tecnico specializzato, che possa giustificare l’intervento. Inoltre, l’abbattimento può essere soggetto a vincoli paesaggistici o ambientali, richiedendo un’autorizzazione preventiva dal Comune o dalla Soprintendenza, pena sanzioni di varia entità.

Quando l’abbattimento è un’innovazione vietata

Vi sono però delle situazioni in cui l’abbattimento degli alberi non è realmente indispensabile, ad esempio quando non relativo a situazioni di urgenza, sicurezza o pericolo. È il caso, ad esempio, del condominio che decide di tagliare tutti gli alberi per ragioni meramente estetiche.

Poiché comporta la distruzione di un bene comune, l’abbattimento di alberi condominiali è considerato un’innovazione vietata in base all’articolo 1120 del Codice Civile e, pertanto, richiede l’unanimità dei condomini. È quanto confermato dalla giurisprudenza in diverse sentenze, come la 478/2008 della Corte d’appello di Roma, la 1513/2022 del Tribunale di Tivoli e la 3666/1994 della Corte di Cassazione. 

Abbattimento di un albero condominiale

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Il voto unanime non è richiesto solo se il taglio è giustificato da ragioni di sicurezza, staticità dell’edificio o rischio di danni agli impianti, purché vi sia una perizia tecnica che dimostri la necessità dell’intervento.

L’opposizione al taglio delle piante condominiali

Spiegate le maggioranze necessarie, un dubbio frequente emerge fra i condomini: “Posso oppormi all’abbattimento degli alberi condominiali?”. In linea generale, l’opposizione è legittima quando:

  • non sono state rispettate le maggioranze richieste;
  • l’intervento viola normative ambientali o regolamenti locali;
  • la delibera riguarda un’innovazione vietata votata senza unanimità.

In base all’articolo 1137 del Codice Civile, l’impugnazione è possibile entro 30 giorni dalla data della delibera, per chi ha partecipato all’assemblea, o dall’inoltro della comunicazione di deliberazione per gli assenti.

Come si gestisce il taglio delle piante nel giardino privato

Diverso è il discorso per le piante in giardini privati, che non influiscono sul decoro dello stabile condominiale. In questo caso, così come già spiegato, è il relativo proprietario a dovervi provvedere. Tuttavia, vi possono essere delle conseguenze anche sugli altri condomini.

Quando il vicino ha l’obbligo di tagliare un albero

Innanzitutto, bisogna capire quando il vicino di condominio può essere soggetto all’obbligo di tagliare un albero nel suo giardino. Di norma, deve procedere se la pianta:

  • rappresenta un pericolo per la stabilità e la sicurezza dell’edificio o, ancora, se rischia di causare danni a persone e cose, in base all’articolo 2051 del Codice Civile;
  • non rispetta le distanze minime dai confini, come previsto dall’articolo 892 sempre del Codice Civile. In questa situazione, i vicini possono chiederne la potatura o la rimozione;
  • causa danni materiali, ad esempio quando le radici o i rami determinano crepe sui muri, l’impossibilità di aprire le finestre, l’intasamento delle grondaie e via dicendo;
  • non rispetta regolamenti locali o comunali in vigore.

Cosa fare se il vicino non taglia le piante

Ma cosa fare, quando il vicino non provvede al taglio delle piante confinanti, nei casi visti in cui può sussistere un preciso obbligo? Sono diversi i passaggi ea seguire affinché il proprietario dell’albero provveda alla sua manutenzione:

  • procedere con un tentativo di mediazione, contattando il vicino o l’amministratore di condominio, per richiedere un intervento. È utile inoltrare una comunicazione scritta, preferibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, includendo la necessaria documentazione, come ad esempio prove delle problematiche subite;
  • se la mediazione non dovesse avere esito positivo, ci si può rivolgere alle autorità, come ad esempio al Giudice di Pace, chiedendo un ordine di potatura o abbattimento.
Taglio dei rami di un albero condominiale

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È utile sapere che l’articolo 896 del Codice Civile permette al proprietario confinante di tagliare direttamente i rami che invadono la sua proprietà, salvo che il proprietario dell’albero dimostri un diritto acquisito per usucapione o che i regolamenti locali dispongano diversamente.

Abbattimento delle piante condominiali: chi paga

Infine, è utile anche concentrarsi sulla ripartizione dei costi per la manutenzione delle piante in condominio. Così come anche già accennato nei precedenti paragrafi:

  • gli interventi sulle piante comuni sono a carico di tutti i condomini. La spesa verrà pertanto suddivisa secondo i millesimi di proprietà, in base all’articolo 1123 del Codice Civile;
  • la manutenzione delle piante private è completamente a carico del proprietario, che dovrà anche eventualmente provvedere al risarcimento di danni a terzi;
  • se l’albero di proprietà privata concorre al decoro o alla funzionalità dell’intero condominio, e l’assemblea delibera un intervento a beneficio comune, la spesa può essere condivisa fra tutti in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa disposizione da regolamento.

Naturalmente, i casi specifici possono essere più complessi, data anche la singola configurazione di giardini privati e condominiali. Per questo, è sempre utile chiedere un parere al proprio legale di fiducia.
 

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