La crescita dell’influencer economy ha trasformato la creazione di contenuti digitali in una vera e propria attività professionale, caratterizzata da molteplici forme di remunerazione: sponsorizzazioni, collaborazioni con i brand, codici sconto, affiliazioni e sfruttamento commerciale del diritto d’immagine.
Parallelamente, si è intensificata l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, che oggi può ricostruire i compensi attraverso l’analisi dei profili social, l’incrocio dei dati bancari e fiscali e le informazioni comunicate dalle piattaforme digitali.
In assenza di una disciplina tributaria specificamente dedicata a influencer e content creator, tuttavia, non è sempre semplice stabilire come debbano essere qualificati i redditi percepiti, quali costi possano essere dedotti e quali obblighi fiscali ricadano sui professionisti e sulle aziende committenti.
La materia è complessa e in continua evoluzione, anche perché le interpretazioni della giurisprudenza tributaria devono coordinarsi con quelle elaborate in ambito civilistico.
Per fare chiarezza sulle regole applicabili e sui principali orientamenti emersi, abbiamo chiesto delucidazioni a Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e a Mariateresa Soave Carparelli, associate dello Studio Legale Hogan Lovells Cadwalader.
Ecco cosa ci hanno detto.
L’avvio della stagione di verifiche fiscali sul comparto influencer e content creator segna anche una fase di maggiore maturità del settore: in assenza di una legislazione dedicata, la giurisprudenza ne sta delineando, caso dopo caso, la fisionomia giuridica e tributaria.

Nel panorama imprenditoriale digitale, le diverse modalità di monetizzazione della propria immagine sui social media hanno ridefinito i confini applicativi delle categorie tributarie elaborate per modelli di business tradizionali.
La qualificazione reddituale di tali proventi assume un rilievo decisivo, poiché comporta differenti regimi fiscali e obblighi per i contribuenti. Sebbene il quadro interpretativo si stia progressivamente consolidando, permangono profili di incertezza dettati anche dal confronto con i principi elaborati in altri rami dell’ordinamento.

La ricostruzione dei compensi
Per contrastare il crescente fenomeno dell’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e la GdF hanno rafforzato il coordinamento delle rispettive attività di controllo, orientandole alla verifica della coerenza tra i redditi dichiarati e gli indicatori economici dell’attività digitale. Ciò avviene ricorrendo a strumenti multi-livello, tra cui:
- l’analisi dei profili social: collaborazioni con brand, contenuti sponsorizzati, elevato numero di followers, hashtag promozionali e pubblicazioni ricorrenti costituiscono il primo elemento indiziario dello svolgimento di un’attività economicamente rilevante e possono fondare una ricostruzione induttiva di redditi non dichiarati, oltre all’apertura d’ufficio della partita IVA. Interessante sul punto CGT Bergamo (n. 177/2026), che ha confermato il criterio di ricostruzione dei compensi basato sul numero di post e stories, ritenendo tuttavia che i corrispettivi desunti dalla contrattualistica costituiscano valori massimi, suscettibili di adeguamento in presenza di prestazioni plurime;
- l’incrocio dei dati: costituisce ulteriore indice di compensi non dichiarati il disallineamento tra movimentazioni bancarie e finanziarie, compensi dichiarati dai creator e costi dedotti dai committenti;
- le comunicazioni delle piattaforme digitali ex direttiva UE 2021/514 (DAC 7): la DAC 7, recepita in Italia con D.Lgs. n. 32/2023, ha introdotto obblighi di comunicazione a carico dei gestori di talune piattaforme digitali che facilitano, inter alia, vendite di beni e prestazioni di “servizi personali” (basati sulla durata ed esecuzione di compiti da parte di una persona, svolti su richiesta di un utente online o fisicamente offline). Tra i dati comunicabili possono rientrare, ove ne ricorrano i presupposti, anche i corrispettivi percepiti dagli influencer, rafforzando gli strumenti di contrasto di condotte evasive.
I compensi degli influencer: quale reddito?
Sul fronte qualificatorio, l’orientamento finora emerso tra i giudici tributari di merito è sostanzialmente univoco: l’esercizio abituale dell’attività di sfruttamento economico della propria immagine genera reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR. Ai fini IRAP, è poi esclusa l’autonoma organizzazione quando i costi di management/agenzia risultino accessori rispetto all’attività personale – CGT Roma (n. 11702/2025); CGT Milano (n. 3730/2025) – profilo ormai marginale post Legge di Bilancio 2022.
Ad essere valorizzato è il carattere personalissimo e prevalente del fattore di produzione primario, ossia il diritto d’immagine, della personalità e della capacità di presentarsi (c.d. intuitu personae) quali beni immateriali inscindibilmente legati al soggetto e suscettibili di esprimere un autonomo valore economico parametrato alla notorietà. Pioniera in questo senso la CGT Piemonte (n. 219/2023), ma incisiva anche la CGT Roma (n. 1738/2025), secondo cui la presenza quotidiana sulle piattaforme online integra i requisiti dell’abitualità e professionalità, in quanto orientata a fornire un servizio a soddisfazione dell’interesse altrui.
Resterebbero residuali i redditi diversi in caso di occasionalità e i redditi d’impresa qualora emerga un’organizzazione autonoma di mezzi e capitale.
Permangono però alcuni dubbi di coordinamento con l’orientamento espresso in sede civilistica dal Tribunale di Roma (n. 2615/2024) che, valorizzando le clausole contrattuali sottese al rapporto influencer – committente e le modalità di determinazione del compenso, più che la centralità della componente intellettuale, ha distinto tra:
- l’attività promozionale svolta mediante condotte commerciali attive (es. pubblicazione di banner pubblicitari e codici sconto personalizzati associati a link di reindirizzamento al sito del committente), remunerata in misura variabile in funzione delle vendite e qualificata come contratto di agenzia, in ragione della promozione stabile e continuativa degli affari del preponente, della «community» dei follower quale zona commerciale di riferimento e dell’assunzione del rischio da parte dell’influencer; e
- l’attività promozionale di mera sponsorizzazione/testimonial, priva della componente di intermediazione all’acquisto e quindi estranea al contratto di agenzia, nella quale lo sfruttamento del diritto d’immagine è remunerato mediante compensi fissi, predeterminati e indipendenti dai risultati di vendita.
La distinzione assume rilievo pratico, poiché l’attività abituale di agenzia produce reddito d’impresa anche in assenza di una struttura organizzativa complessa e, sebbene non comporti sostanziali differenze quanto a deducibilità dei costi inerenti, è soggetta alla specifica ritenuta sulle provvigioni (ordinariamente applicata con aliquota del 23% sul 50% dell’imponibile), anziché a quella del 20% prevista per i compensi di lavoro autonomo. L’interesse alla corretta qualificazione coinvolge dunque anche il committente sostituto d’imposta.
Confermata la deducibilità dei costi inerenti
La riconduzione dell’attività degli influencer al reddito di lavoro autonomo implica l’applicazione delle ordinarie regole di deducibilità dei costi, il cui requisito dell’inerenza va apprezzato in relazione alle specifiche modalità di esercizio di tale attività professionale.
Il diritto alla deducibilità è stato in particolare confermato:
- in relazione alle spese sostenute per l’abbigliamento di una nota influencer nel campo dell’immagine e della moda, considerato parte integrante del personaggio e dell’immagine che viene professionalmente spesa e quindi inerente, ma riconosciute come fiscalmente rilevanti al 50% per difetto di prova dell’esclusiva destinazione all’attività con conseguente qualificazione ad utilizzo promiscuo. Restano invece del tutto indeducibili le spese per viaggi e servizi genericamente documentate, di cui non sia provata la riconducibilità all’attività svolta – CGT Lombardia (n. 468/2024);
- anche in sede di recupero di compensi non dichiarati, mediante riconoscimento di costi forfettari del 30% (anche all’esito di accertamento analitico/induttivo) – CGT Lazio (n. 4562/2024) e CGT Roma (n. 7585/2025).
L’articolo Creator economy, i compensi digitali finiscono sotto controllo proviene da Ninja Business School.
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