L’installazione di dispositivi elettronici per il controllo della propria abitazione deve sempre confrontarsi con le normative vigenti sulla privacy. Ad esempio, lo spioncino digitale è legale in condominio? In linea generale, se l’apparecchio inquadra solo lo spazio antistante alla propria porta e non registra aree comuni dello stabile, non vi sono limitazioni di legge alla sua installazione. È però indispensabile rispettare la privacy altrui, predisponendo angoli di visuale ridotti ed evitando registrazioni continue, in contrasto con la normativa GDPR. Allo stesso modo, il montaggio e l’uso dello spioncino digitale non richiede approvazione assembleare.
- Cos’è lo spioncino digitale e come funziona
- Quali sono le normative sulla privacy per gli spioncini elettronici in condominio
- Lo spioncino digitale viola la privacy?
- I limiti da regolamento condominiale
- Serve l’autorizzazione in assemblea per lo spioncino digitale?
- Come posso denunciare uno spioncino digitale
Cos’è lo spioncino digitale e come funziona
Lo spioncino digitale sta diventando un dispositivo sempre più diffuso, data la sua praticità di utilizzo. Noto anche come spioncino elettronico, o videocitofono da porta, si tratta di una soluzione che abbina una piccola videocamera esterna a uno schermo LCD interno, per la visualizzazione delle immagini in tempo reale.
Dai prezzi mediamente accessibili, questa soluzione si rivela molto versatile, tanto che può prestarsi ai più svariati esempi di utilizzo. È infatti utile per chi:
- vuole monitorare gli accessi alla propria porta anche da remoto;
- ha difficoltà motorie e fatica a raggiungere la porta, potendo così controllare chi ha suonato anche da altre stanze dell’appartamento;
- vuole aumentare la sicurezza del proprio appartamento, verificando tentativi d’ingresso non autorizzati.
Il dispositivo può essere montato sul foro dello spioncino già esistente e, tramite una connessione WiFi:
- acquisisce le immagini dell’area antistante all’ingresso di casa;
- trasmette le stesse immagini allo schermo LCD o al proprio smartphone.
Alcune tipologie includono funzioni avanzate, come nel caso dello spioncino digitale con sensore di movimento, che attiva la cattura delle immagini non solo quando qualcuno suona il campanello, ma anche quando l’apparecchio rileva degli spostamenti davanti alla porta. Ancora, alcuni modelli permettono di registrare brevi video o di salvare foto, per tenere momentanea traccia di chi ha suonato il campanello o ha transitato davanti all’ingresso.
Quando si può installare lo spioncino digitale
Proprio poiché si tratta di uno strumento sostanzialmente diverso rispetto al classico occhiello della porta, data la capacità di salvare immagini e video, è lecito chiedersi se lo spioncino elettronico possa essere installato in condominio.
Freepik
Per quanto non vi siano divieti assoluti di legge, lo spioncino digitale si può mettere solo rispettando alcuni precisi limiti. In particolare, il dispositivo è ammesso se:
- ha sola finalità di tutela della sicurezza della propria abitazione privata, senza configurare una sorveglianza generalizzata degli spazi comuni;
- viene rispettata la riservatezza altrui, secondo l’articolo 615-bis del Codice Penale e la normativa sulla privacy espressa nel Regolamento UE 2016/679 – cioè, la GDPR – e le altre norme applicabili;
- non viola il decoro dello stabile condominiale o l’uso delle parti comuni.
Relativamente all’ultimo punto, un dispositivo particolarmente ingombrante o che alteri in modo visibile l’estetica delle porte potrebbe essere contestato ai sensi dell’articolo 1122 del Codice Civile, per possibile pregiudizio al decoro architettonico.
Quali sono le normative sulla privacy per gli spioncini elettronici in condominio
Il principale riferimento normativo per l’utilizzo dello spioncino elettronico è la normativa GDPR, cioè il già citato Regolamento UE 2016/679. Quando il dispositivo è utilizzato come semplice strumento di visione, per attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ricade infatti nelle esenzioni previste dall’articolo 2 della normativa, che permettono di non nominare un responsabile del trattamento o esporre cartelli d’avviso. È però necessario che:
- l’inquadratura sia limitata allo spazio antistante alla propria porta, senza che vengano ripresi spazi comuni, come gli ingressi altrui o il pianerottolo;
- l’eventuale salvataggio di dati, come foto o video, sia temporaneo e limitato alle necessità di tutela e sicurezza della propria abitazione, senza comunicazione a terzi.
È inoltre utile sapere che, la legge sullo spioncino digitale include anche altri riferimenti, quali:
- l’articolo 615-bis del Codice Penale, che vieta interferenze illecite nella vita privata, rafforzando perciò la necessità di effettuare inquadrature relative unicamente ai propri spazi, senza includere aree comuni o porte altrui;
- vari provvedimenti del Garante della Privacy, come quello dell’8 aprile 2010, che rimarcano l’obbligo di angoli di visuale limitati esclusivamente alle proprie pertinenze, anche ricorrendo a mascherature se necessario, e l’impossibilità di comunicare o diffondere le immagini a terzi.
Gli stessi principi sono stati rimarcati da diverse sentenze sullo spioncino digitale e sulle videocamere di sorveglianza – ad esempio la 34151/2017 della Cassazione – sottolineandone la legittima installazione se non invasiva della privacy degli altri condomini.
Lo spioncino digitale viola la privacy?
Fatte queste premesse, il videocitofono da porta rappresenta uno strumento in violazione della privacy? Non necessariamente: se configurato correttamente, lo spioncino smart in condominio non rappresenta una minaccia per gli altri. In particolare, non vi sono problemi se:
- l’apparecchio si limita a mostrare immagini in tempo reale;
- riprende unicamente lo spazio di pertinenza della porta, senza inquadrare aree altrui o parti comuni.
I rischi invece emergono quando il dispositivo permette di:
- avvalersi di un angolo di visuale ampio, che cattura volti o movimenti in aree comuni;
- registrare immagini e video, soprattutto se in modo continuo, tale da immortalare chiunque transiti sul pianerottolo;
- condividere i dati con terzi senza consenso.
I limiti da regolamento condominiale
Oltre alla normativa vigente, per l’installazione dello spioncino elettronico è anche necessario consultare il regolamento condominiale. A questo scopo:
- il regolamento assembleare può specificare caratteristiche estetiche precise per la porzione esterna del dispositivo, ma non ne può vietare l’installazione in modo assoluto, perché non può limitare i diritti del singolo sulla propria unità abitativa;
- il regolamento contrattuale può invece contenere clausole più restrittive, fino al divieto assoluto della modifica delle porzioni esterne delle porte o l’installazione di apparecchi elettronici sui pianerottoli.
Serve l’autorizzazione in assemblea per lo spioncino digitale?
Poiché si tratta di un intervento realizzato sulla proprietà esclusiva del singolo, con finalità di visione limitata allo spazio antistante, non è solitamente necessario il parere assembleare per installare uno spioncino digitale.
Freepik
Tuttavia, in presenza di un dispositivo che tecnicamente non permette di ridurre l’angolo di visuale o di uno spioncino con telecamera che registra continuamente, si rischia che dalla semplice protezione della propria sicurezza si passi a una più estesa videosorveglianza condominiale. Può quindi essere necessario il confronto con l’assemblea e il consenso degli interessati.
Allo stesso modo, l’installazione di altre videocamere in condominio deve passare dal vaglio assembleare se rischia di minare alla riservatezza altrui: è il caso, ad esempio, delle telecamere di controllo della raccolta differenziata.
Come posso denunciare uno spioncino digitale
Se si ritiene che lo spioncino violi la propria privacy – ad esempio, perché puntato verso la porta del proprio appartamento o si teme che le immagini siano state condivise a terzi – è possibile seguire più percorsi.
Innanzitutto, si può inoltrare una richiesta scritta al condomino interessato o all’amministratore, chiedendo la verifica dell’inquadratura e la cessazione di eventuali registrazioni illecite. Se questo tentativo non dovesse andare a buon fine, si possono adire le vie legali:
- inoltrando una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati personali;
- querelando il condomino presso le autorità competenti, se si configura il reato di interferenze illecite nella vita privata, ai sensi dell’articolo 615-bis del Codice Penale.
È inoltre possibile anche avviare un’azione civile al Tribunale territorialmente competente, supportata da eventuali consulenze tecniche e altri documenti di prova, per richiedere il risarcimento del danno subito.

Comments are closed